Contratti, Turismo
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Corona virus e annullamento viaggi e pacchetti turistici: rispondiamo a qualche domanda.

In questi giorni di particolare difficoltà per il settore turistico in Italia, provo a rispondere a qualche domanda più frequente circa annullamenti di viaggi di istruzione e pacchetti turistici, con un breve articolo scritto per l’A.I.A.V. – Associazione Italiana degli Agenti di Viaggio e che pubblico anche qui.

Preciso che le risposte sono riferite ad oggi, 27 febbraio 2020 e che in questi giorni potrebbe essere necessario aggiornare le risposte, in seguito a nuovi provvedimenti che saranno emessi.

§ Perché sono state sospese le gite scolastiche in Italia?                       

A causa della comparsa, nel nostro Paese, a partire dal 21 febbraio 2020, di alcuni casi di persone che hanno manifestato i sintomi del COVID-19, cosiddetto Coronavirus, il Governo italiano ha ritenuto di adottare misure urgenti, per contrastare la diffusione di questo virus.

Con il decreto legge n. 6 del 23 febbraio 2020, si è quindi stabilito che, al fine di arginare la diffusione del virus, è vietato – ad esempio – allontanarsi da determinati Comuni italiani (o accedervi), come indicati nello stesso decreto.

In alcune regioni come Piemonte e Lombardia, è stata disposta la chiusura delle scuole, per un tempo determinato e molte altre Regioni italiane hanno emanato ordinanze, che contengono i provvedimenti più vari, ma sempre riferibili al decreto legge 6/2020.

Per quello che interessa il settore turistico legato ai viaggi di istruzione, è stata disposta la “sospensione dei viaggi d’istruzione organizzati dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale d’istruzione, sia sul territorio nazionale sia all’estero, trovando applicazione la disposizione di cui all’articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79” (d.l. 6/2020, art. 1, lettera f).

§ Per quanto tempo è disposta la sospensione?

In seguito al d.l. 6/2020 il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (MIUR) ha emanato un semplice comunicato, in data 22 febbraio 2020, con cui ha informato che “Il Consiglio dei Ministri, nella serata di sabato 22 febbraio, ha definito apposite misure per evitare la diffusione del Covid – 19 e ulteriori misure di contenimento. Fra le decisioni adottate, anche quelle relative alla sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione delle scuole, in Italia e all’estero. Il Ministero dell’Istruzione informa che, in attesa dell’adozione formale dell’ordinanza prevista dal decreto approvato in Consiglio dei Ministri, per motivi precauzionali, i viaggi di istruzione vanno comunque sospesi a partire già da oggi domenica 23 febbraio 2020.”

Successivamente, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, del 25 febbraio 2020, contenente “Misure urgenti per il contenimento del contagio”, proprio in attuazione del D.L. 6/2020 è stato disposto, all’art. 1, lettera b), che “i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le  visite  guidate  e  le  uscite  didattiche  comunque  denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono sospese fino al 15 marzo 2020; quanto previsto dall’art. 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine  al  diritto di  recesso  del  viaggiatore  prima  dell’inizio  del  pacchetto  di viaggio, trova applicazione alle fattispecie previste dalla  presente lettera”.

Devono quindi essere sospese (annullate) – ad oggi – le gite scolastiche, le iniziative di scambio o gemellaggio, le  visite  guidate  e  le  uscite  didattiche in partenza fino al 15 marzo 2020.

§ Cosa significa il riferimento all’art. 41, comma 4 del d.lgs. 79/2011?

L’art. 41, comma 4 del d.lgs. 79/2011 dispone che “In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare”.

Quindi, il decreto legge 6/2020 ed il successivo DPCM del 25 febbraio 2020 considerano l’emergenza Coronavirus come una circostanza “inevitabile e straordinaria verificatasi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che ha un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto”.

La conseguenza è l’annullamento senza penali (cioè con il rimborso del prezzo pagato) del viaggio di istruzione.

Qui, sul sito www.codicedelturismo.it, un mio commento più approfondito sull’art. 41 del Codice del Turismo.

§ Quindi l’agenzia di viaggi deve annullare il viaggio di istruzione e rimborsare gli studenti di quanto pagato?

Si, allo stato questo è quanto disposto dal d.l. 6/2020 e dal MIUR, in base alle richiamate norme del Codice del Turismo.

Il comma 6 dell’art. 41 del Codice del turismo prevede che “L’organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei commi 4 e 5 (…) senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso”.

Questo obbligo sarà di fatto, per le agenzie di viaggio italiane, un grave peso, in quanto nella maggior parte dei casi le agenzie avranno già pagato i propri fornitori (vettori aerei, alberghi, guide ecc…) e recuperare queste somme non sarà semplice. Speriamo, quindi, che vengano emanati anche provvedimenti di sostegno economico verso le agenzie di viaggi e verso tutti i protagonisti del mercato turistico, in modo che queste misure, a difesa della salute pubblica, non abbiano un impatto economico sulle imprese, difficile da sopportare.

§ Le agenzie di viaggio potranno recuperare quanto pagato ai fornitori? (vettori aerei, alberghi, guide, ristoranti, ecc…)

Il comma 6 dell’art. 41 del Codice del turismo prevede che “Nei casi di cui ai commi 4 e 5, si determina la risoluzione dei contratti funzionalmente collegati stipulati con terzi.”

Questo vuol dire che in caso di annullamento del pacchetto turistico, anche i contratti che sono stati stipulati dalle agenzie con vettori, alberghi ed altri servizi sono risolti ed obbligheranno i singoli fornitori a restituire alle agenzie quanto pagato a loro volta.

§ Cosa succede se i fornitori delle agenzie sono esteri? (pensiamo a gite a Parigi, Barcellona, Bruxelles…)

Qui la situazione è più critica, perché le norme sul diritto internazionale privato stabiliscono che in caso di contratti tra soggetti di Paesi diversi, per quanto riguarda la fornitura di servizi, si applica la legge del Paese in cui risiede il soggetto fornitore. Occorrerà valutare ogni singolo caso.

§ Cosa accade per quanto riguarda i soli voli aerei?

L’art. 945 del Codice della Navigazione prevede che “Se la partenza del passeggero e’ impedita per causa a  lui  non imputabile, il contratto e’  risolto  e  il  vettore  restituisce  il prezzo di passaggio gia’ pagato. Se l’impedimento riguarda uno dei congiunti o degli addetti alla famiglia, che dovevano viaggiare  insieme,  ciascuno  dei  passeggeri puo’ chiedere la risoluzione del contratto alle stesse condizioni. Al vettore deve essere data tempestiva notizia dell’impedimento e il passeggero e’ responsabile del danno che il vettore provi di aver sopportato a causa della ritardata notizia dell’impedimento”.

Non c’è dubbio, quindi, che anche il contratto con il vettore aereo si intenda risolto e che il vettore (anche ferroviario e marittimo) dovrà rimborsare il prezzo del biglietto.

§ Cosa succede per i viaggi di istruzione con partenza successiva al 15 marzo 2020?

Ad oggi, 27 febbraio 2020, i viaggi di istruzione sono sospesi fino al 15 marzo 2020.

In attesa di ulteriori decisioni da parte del nostro Governo, quindi, non è possibile annullare i viaggi con partenza successiva al 15 marzo o, meglio, sarà possibile farlo, ma corrispondendo le penali previste al momento della cancellazione.

Chiediamo, quindi, se possibile, di avere pazienza e di non cancellare viaggi di istruzione con eccessivo anticipo e che magari non saranno soggetti ai provvedimenti già presi.

§ Cosa succede per i pacchetti turistici (non viaggi di istruzione) verso Paesi che, ad oggi, non accettano provenienze dallo Stato Italiano?

Con riferimento ai pacchetti turistici organizzati verso Paesi che, ad oggi, non accettano provenienze dallo Stato Italiano, è possibile comunicare l’intenzione di cancellare la partenza, ottenendo il rimborso di quanto pagato.

Quanto detto, è però possibile per i viaggi che siano programmati a ridosso di questo attuale periodo (fatte salve diverse indicazioni – sui tempi – del Paese di destinazione).

Per partenze programmate a distanza (aprile, maggio, giugno 2020 ad esempio) le eventuali cancellazioni saranno soggette alle penali di legge, non sussistendo ad oggi alcuna certezza (né ragionevolezza) circa il fatto che i divieti ad oggi imposti dalle Autorità dureranno per così lungo tempo.

§ E se il cliente ha versato un acconto, ma si rifiuta di versare il saldo o il secondo acconto?

Per coloro che hanno provveduto al versamento dell’acconto in sede di prenotazione e che si trovano in questo periodo a dover versare un secondo acconto o il saldo del viaggio, sarà necessario rispettare i tempi di pagamento.

In caso contrario il viaggio sarà cancellato con l’applicazione delle penali.

Qualche link (istituzionale!) utile

http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus

https://www.istruzione.it/coronavirus/index.shtml

http://www.viaggiaresicuri.it/

A presto con altri aggiornamenti.

 

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