Protezione dati personali
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Corona virus, emergenza sanitaria e trattamento dei dati personali: le FAQ del Garante italiano

Il 6 maggio 2020, sono state pubblicate, sul sito del Garante per la protezione dei dati personali italiano, molte ed interessanti risposte alle più frequenti domande sul tema emergenza sanitaria e protezione dati personali.

Il Garante si concentra su cinque contesti principali: sanitario, enti locali, lavoro pubblico e privato, scuola, sperimentazioni cliniche e ricerca medica.

Per ciascuno degli ambiti descritti, il Garante individua alcuni temi principali e, con risposte a domande precise, fornisce molte importanti indicazioni. Vediamone alcune.

Contesto sanitario

Il Garante chiarisce, ad esempio, che i dentisti, come tutti i professionisti sanitari, possono raccogliere, nell’ambito dell’attività di cura dei propri pazienti, le informazioni che ritengono necessarie, comprese quelle legate alla presenza di sintomi da Covid 19.

Inoltre, qualunque soggetto pubblico o privato non può diffondere i dati di persone per le quali sia stato accertato il contagio da Covid 19, questo in quanto le norme che vietano la diffusione dei dati relativi alla salute, non sono derogate dalla normativa d’urgenza.

 Contesto enti locali

In questa sezione, il Garante fornisce utili risposte, con riferimento al trattamento dei dati di persone, in stato di difficoltà, che beneficiano di contributi economici o di altri tipi di servizi assistenziali.

È consentito che nell’ambito delle attività di controllo, la Polizia locale possa consultare gli elenchi delle persone sottoposte alla misura di isolamento domiciliare.

 Contesto lavoro pubblico e privato

Nelle sue FAQ il Garante precisa che la rilevazione in tempo reale della temperatura corporea, presso il luogo di lavoro, quando è associata all’identità dell’interessato, costituisce un trattamento di dati personali.

In base alle norme del GDPR (art. 4, par. 1, 2) non è ammessa la registrazione del dato relativo alla temperatura corporea rilevata, ma nel rispetto del principio di “minimizzazione” è consentita la registrazione della sola circostanza del superamento della soglia stabilita dalla legge.

Con riferimento ai clienti, anche qualora la temperatura risulti superiore alla soglia indicata nelle disposizioni emergenziali non è, di regola, necessario registrare il dato relativo al motivo del diniego di accesso.

Un paragrafo delle FAQ del Garante è dedicato alla centralità, in questo contesto, della figura del medico competente, che può eseguire visite straordinarie, anche con finalità preventiva.

Contesto scuola

Molti di noi sono oggi alle prese con la didattica a distanza dei propri figli.

Il Garante precisa che le scuole non devono acquisire il consenso di alunni, genitori ed insegnati, per attivare questa modalità di insegnamento, perché la scuola agisce nell’ambito delle proprie finalità istituzionali. La scuola deve però rendere le necessarie informative.   

 A questo link è possibile leggere tutte le indicazioni che il Garante aveva già fornito, con il provvedimento del 26 marzo 2020, in merito alla didattica a distanza.

 Contesto sperimentazioni cliniche e ricerca medica.

Molto interessanti le indicazioni del Garante, relative al trattamento dati da parte degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) in ambito emergenziale.

Questo il link alle FAQ del Garante, una lettura che sarà di grande interesse per molti.

Segnalo anche, sul tema, un bell’articolo dell’Avv. Mauro Alovisio, pubblicato su dirittoegiustizia.it, che si concentra sulla protezione dei dati personali negli ambienti di lavoro al tempo del Coronavirus. Potete leggerlo qui.

 Photo by Franki Chamaki on Unsplash

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