Turismo
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Covid19 e responsabilità penale dell’albergatore

L’estate è alle porte, la voglia di vacanza è enorme e le preoccupazioni legate ai problemi della sicurezza, altrettanto.

In che misura alberghi e strutture ricettive devono garantire la nostra sicurezza durante un soggiorno di vacanza? E se succede qualcosa, legato alla sfera del contagio da Coronavirus, chi ne risponde?

Ho rivolto la domanda alla collega penalista Avv. Anna Scaroina, che ringrazio per la disponibilità e competenza, per saperne di più e fare chiarezza.

Ecco la sua risposta.

“La diffusione pandemica del COVID-19 alla quale abbiamo assistito negli ultimi mesi ha stravolto le nostre quotidiane abitudini e libertà, e presumibilmente ne apporterà significative modifiche.

Lentamente si può ipotizzare un ritorno ad una “nuova normalità” anche per ciò che concerne la possibilità di recarsi in strutture ricettive di villeggiatura, sempre nel rispetto dei provvedimenti che verranno emanati dal Governo con specifico riferimento a tali ambiti.

Però non poche sono le preoccupazioni che si dovranno affrontare nel recarsi in una struttura alberghiera o di accoglienza; preoccupazioni sia per il viaggiatore che per i gestori che ricevono gli ospiti, e che devono garantire il rispetto di tutte quelle misure di prevenzione dal contagio che, in diversi settori e con molteplici provvedimenti, sono state emanate nel corso di questi mesi.

Viaggiatori e operatori turistici si stanno già chiedendo come sarà possibile far convivere il desiderio di vacanza con la legittima preoccupazione sull’andamento della curva dei contagi nei prossimi mesi e, soprattutto, sui potenziali rischi di infezione.

L’OMS ha emanato in data 31.03.20 il documento “Operational considerations for COVID-19 management in the accomodation sector” nell’ambito del quale fornisce precise indicazioni per la gestione dell’attività ricettiva: dall’accoglienza in reception, alla pulizia e sanificazione degli ambienti, dalla gestione del personale sino alle indicazioni da seguire in presenza di persone contagiate.

Trattandosi di Linee Guida esse non hanno un’efficacia vincolante al pari di una legge statale o di un provvedimento regionale, ma rappresentano certo un indirizzo importante per consentire la riapertura delle strutture ricettive nel massimo rispetto dei parametri di sicurezza individuati come necessari per ridurre al minimo il rischio di contagio, nonchè per indirizzare le specifiche fonti statali di settore – che si auspica saranno di prossima emanazione – e le Linee Guida che le associazioni di categoria intenderanno adottare per la gestione delle attività di propria di competenza (es. Federalberghi).

Nasce quindi spontanea la domanda: nel caso in cui un ospite si rechi in villeggiatura presso una struttura alberghiera e contragga il COVID-19 sussiste una responsabilità penale in capo al titolare della struttura stessa?

Questo è un quesito che presenta numerosi risvolti giuridici e che non è di facile soluzione, attesa l’incidenza di vari fattori che possono comportare la responsabilità penale dell’albergatore.

Eventuali violazioni della normativa prevista per limitare il contagio da COVID-19 che abbiano determinato l’insorgenza della malattia potrebbero, in linea teorica, comportare una responsabilità penale del titolare dell’attività per il reato di lesione personale colposa ex art. 590 c.p. o, in caso di decesso, per omicidio colposo ex art. 589 c.p.

Per configurare una responsabilità penale colposa occorre però in prima battuta individuare il soggetto che è titolare della c.d. “posizione di garanzia”, cioè titolare di uno specifico obbligo di evitare un dato evento (lesione o morte) in quanto unica figura che ha le possibilità e le capacità (anche economiche) per ridurre al minimo l’esposizione allo specifico rischio.

Nell’ambito dell’attività alberghiera (come in quelle di bed&breakfast, villaggi vacanze o qualsiasi altra struttura ricettiva) sussiste poi – come in tutte le altre attività in cui siano presenti dipendenti – una figura che è quella del “datore di lavoro” che ai sensi del D. Lgs. 81/08 (Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) è il soggetto garante della salute e sicurezza di tutti i propri dipendenti durante lo svolgimento delle loro mansioni e nei luoghi di lavoro che dallo stesso dipendono.

Al pari dei dipendenti, il datore di lavoro ha l’obbligo di garantire altresì la sicurezza dei soggetti terzi (quali ad esempio gli ospiti) che si trovino ad entrare nei luoghi sottoposti al suo controllo ed alla sua attività.

Ne consegue che potrebbe, sempre in linea teorica, sussistere una responsabilità del datore di lavoro nel caso in cui un ospite contragga il COVID-19 all’interno della propria struttura ricettiva.

Ciò però è configurabile solo laddove:

a)     il datore di lavoro non abbia correttamente valutato il rischio di contagio (o lo abbia valutato non adeguatamente) e non abbia conseguentemente adottato tutte le misure di prevenzione e riduzione al minimo del rischio.

Tali misure oggi vengono individuate da specifici protocolli che si richiamano alle disposizioni generali e speciali dettate dal D. Lgs. 81/08, in tema di sicurezza dei dipendenti ma che valgono, come detto, per tutti i soggetti anche non dipendenti che entrino nei luoghi che sottostanno alla disponibilità giuridica del datore di lavoro.

Il principale supporto oggi è rappresentato dall’Allegato 6 al D.P.C.M. 26.04.2020 recante “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le Parti sociali”. Sono poi state elaborate, o sono in corso di elaborazione, specifiche Linee Guida di settore che, pur non essendo vincolanti, rappresentano di fatto un valido contributo per la predisposizione delle attività necessarie a ridurre le possibilità di infezione nonché, a posteriori, un elemento a favore dell’assenza di colpa in capo al possibile responsabile che avrebbe così messo in atto – laddove applicate le Linee Guida –  le azioni preventive ad oggi conosciute per evitare l’evento dannoso.

b)     Sussista la prova che l’insorgenza del virus sia avvenuta proprio all’interno della struttura ricettiva e sia stata causata dalla mancata adozione delle misure di prevenzione. Tale elemento rappresenta una prova davvero ardua da raggiungere: se è pur vero che un ospite ha alloggiato presso una struttura ricettiva, come si può dimostrare che il contagio non sia avvenuto durante il tempo che l’ospite ha trascorso in spiaggia, piuttosto che al ristorante, piuttosto che in altro luogo pubblico frequentato durante la vacanza? Risulta difficile credere che una persona sia rimasta chiusa in albergo per tutto il tempo della vacanza.

Queste circostanze rendono quindi piuttosto difficile riconoscere un profilo di responsabilità penale colposa in capo all’albergatore, quantomeno sotto il profilo della prova.

Ne consegue pertanto che sarebbe opportuno – per ridurre il rischio di contagio il più possibile e per poter pensare di riuscire a vivere una vacanza con la sufficiente tranquillità psicologica di non mettere a repentaglio la vita propria e dei propri cari – effettuare una ponderata valutazione preventiva sulla scelta della struttura turistica di destinazione.

Sarebbe auspicabile che le stesse strutture fornissero una sorta di dichiarazione, ovviamente comprovata da adeguata documentazione, non di assenza di rischio, ma di osservanza e adesione ai protocolli e alle raccomandazioni oggi emanate e adottate anche dalle associazioni di categoria”.

Grazie all’Avv. Anna Scaroina per le preziose indicazioni, che ci invitano a scegliere strutture che garantiscano il più possibile il rispetto di protocolli di sicurezza.

E voi, avete scelto la vostra meta per le vacanze? Sceglierete di andare in albergo?

Photo by Alex Perez on Unsplash

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