Fino al 3 aprile 2020 #iorestoacasa, ormai lo sappiamo.
Viaggi, soggiorni e pacchetti turistici, così come le gite scolastiche, sono da considerarsi annullati.
Ok, ma chi mi rimborsa?
L’art. 28 del D.L. 9/2020 prevede, in più punti, che il rimborso dei titoli di viaggio o dei pacchetti turistici/viaggi di istruzione possa essere eseguito in contanti o tramite un voucher di pari importo, da utilizzare entro un anno dall’emissione.
Nonostante le numerose interpretazioni messe in campo, penso che il tenore letterale della norma non lasci spazio a dubbi, circa il fatto che la scelta del metodo di rimborso da utilizzare sia rimessa al vettore/t.o. (il vettore, entro 15 giorni dalla comunicazione … procede al rimborso del corrispettivo o… ovvero all’emissione di un voucher).
Veniamo ai tempi.
Il D.L. 9/2020 è, innanzitutto, un decreto legge.
Ciò vuol dire che entro 60 giorni dalla sua emissione dovrà essere convertito in legge (pena la sua decadenza) e potrà essere convertito tal quale o con modifiche.
In secondo luogo, occorre considerare che questo decreto è stato emanato al fine di stabilire “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”.
All’art. 37, pertanto, l’articolo di chiusura, non troviamo un periodo di “vigenza” – come in molti dei decreti emessi in questo periodo – ma solo la data della sua entrata in vigore.
Dobbiamo quindi intendere che, mentre per l’effetto dei DPCM 8 marzo e 9 marzo 2020, le restrizioni alla circolazione delle persone (quindi le restrizioni ai viaggi) sono state disposte fino al 3 aprile 2020, le norme relative ai rimborsi non sono state dettate per lo stesso periodo, ma per un periodo più esteso.
Pertanto, il limite temporale di applicazione della norma va ricercato nel comma 2 dell’art. 28 del D.L.9/2020, che recita:
“2. I soggetti di cui al comma 1 comunicano al vettore il ricorrere di una delle situazioni di cui al medesimo comma 1 (…). Tale comunicazione e’ effettuata entro trenta giorni decorrenti:
a) dalla cessazione delle situazioni di cui al comma 1, lettere da a) a d) = permanenza domiciliare, residenza in zona rossa, soggetti positivi, viaggi da o per zone interessate dal contagio, come individuate dal DL 23 febbraio 2020;
b) dall’annullamento, sospensione o rinvio del concorso o della procedura selettiva, della manifestazione, dell’iniziativa o dell’evento, nell’ipotesi di cui al comma 1, lettera e);
c) dalla data prevista per la partenza, nell’ipotesi di cui al comma 1, lettera f)” = partenza verso Stati esteri dove sia impedito o vietato lo sbarco.
Quindi, poiché la cessazione del motivo che impedisce il viaggio (ovvero la malattia, l’obbligo di dimora nella zona rossa, i provvedimenti di Stati esteri che impediscano di raggiungere la destinazione, ecc…) può verificarsi anche oltre il 3 aprile 2020, è comunque entro 30 giorni dalla cessazione dell’impedimento che il viaggiatore deve fare la sua comunicazione al vettore/t.o. e sarà entro 15 giorni dalla comunicazione che il vettore / t.o. dovrà eseguire il rimborso o emettere il voucher.
Le norme qui interpretate valgono quindi con riferimento a voli aerei, viaggi in treno, pacchetti turistici e viaggi di istruzione.
Ma, nel caso in cui il pacchetto o il titolo di viaggio sia stato acquisto con l’intermediazione di un’agenzia, l’agenzia è tenuta alla restituzione di quanto incassato a titolo di compenso per la propria prestazione di intermediazione? Le fee di agenzia vanno restituite?
Io credo di no. La prestazione dell’intermediario di viaggio è stata ricondotta dalla giurisprudenza all’ipotesi del mandato con rappresentanza (art. 1703 c.c. e ss.), sicché gli effetti dell’acquisto del pacchetto di viaggio si verificano direttamente in capo all’acquirente (il cliente).
Incombono di conseguenza sull’intermediario gli obblighi tipici del mandatario, rispondendo unicamente della violazione delle obbligazioni nascenti dal mandato (Cass., 28 novembre 2002, n. 16868; Trib. Torino, 8 ottobre 2007), quali ad esempio l’errata compilazione del biglietto, il mancato acquisto del pacchetto prescelto, la mancata previsione di una tempistica adeguata in ipotesi di acquisto di voli in coincidenza, ecc.
Quindi, il mandatario (l’agenzia) ha concluso il suo compito (verso il viaggiatore) nel momento in cui il cliente ha firmato il contratto ed ha pagato il saldo prezzo, che l’agente avrà inviato al t.o.
Se poi il cliente non potrà fruire della prestazione acquistata (pacchetto o viaggio) o se ad esempio il pacchetto non sarà conforme a quanto promesso (e magari si presenteranno i profili della vacanza rovinata) non sarà certo l’agenzia – mandataria a doverne rispondere e ciò, sia in virtù del meccanismo legato al rapporto di mandato e sia in virtù di quanto disposto dal Codice del Turismo, che ben distingue le responsabilità dell’agenzia intermediaria da quelle del t.o.
Dovendo quindi restituire le somme spese per il pacchetto o il volo non fruito a causa dell’emergenza Covid, il viaggiatore potrà ottenere la restituzione di quanto pagato per il servizio di cui non ha goduto (pacchetto o viaggio), ma non certo quanto speso per l’attività dell’agenzia (le fee) che invece ha svolto e già portato a termine il suo mandato, consistente nell’acquisto del pacchetto o del titolo di viaggio per conto del cliente.
E le assicurazioni? Circa questi prodotti (assicurazione medico bagaglio e annullamento, in primo luogo), poiché si tratta di contratti “funzionali” al pacchetto turistico – ovvero sono stati stipulati solo perché è stato acquistato il pacchetto turistico a cui si riferiscono, credo che debbano essere rimborsati, nel caso, anche tramite voucher.
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