Contratti, Turismo
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Trasporti, pacchetti turistici, annullamenti, rimborsi, voucher: aggiornamenti.

Facciamo il punto della situazione su annullamenti di viaggi e pacchetti turistici e sui relativi rimborsi, nel periodo di emergenza Covid-19. Oggi è il 24 marzo 2020.

Nel mio ultimo articolo (del 27 febbraio) consideravamo l’annullamento dei viaggi di istruzione (disposto dal d.l. 6/2020, art. 1, lettera f, in un primo momento fino al 15 marzo 2020) e ci muovevamo in un contesto in cui erano stati emanati – in Italia – un decreto legge (il D.L. 6/2020) e due DPCM (23 febbraio 2020 e 25 febbraio 2020), adottati al fine di prendere misure per il contenimento del contagio sostanzialmente in alcune regioni del nord Italia (fatto salvo l’annullamento dei viaggi di istruzione su tutto il territorio nazionale).

Oggi, 24 marzo 2020, a quasi un mese di distanza, la situazione è purtroppo profondamente cambiata.

Si sono susseguiti ben altri nove provvedimenti tra decreti legge e DPCM (esclusi i provvedimenti emessi dalle singole Regioni e Ministeri) e la situazione oggi, in materia di turismo e mobilità, è che fino al 3 aprile 2020 occorre evitare ogni spostamento in entrata ed in uscita dai propri luoghi di residenza, fatti salvi improrogabili motivi di salute o lavoro.

Viaggi di istruzione e pacchetti turistici, in partenza fino al 3 aprile 2020, devono quindi essere annullati e singoli trasferimenti (volo aereo o viaggio ferroviario o marittimo da luogo a luogo) sono consentiti solo per comprovati ed indifferibili motivi di lavoro o salute.

Bene. Cosa succede quindi se, ad esempio, avevo tempo fa acquistato un weekend romantico a Venezia (volo + hotel + serata in gondola = pacchetto turistico) dal 25 al 27 marzo 2020, oppure mio figlio sarebbe dovuto partire in gita scolastica per Parigi (volo + soggiorno + visite guidate = pacchetto turistico) dal 29 marzo al 3 aprile 2020 o, ancora, se avessi acquistato anche un biglietto aereo a/r per Roma, per andare a trovare un’amica domenica 22 marzo 2020? Cosa succede se abito in zona rossa e non posso partire per il viaggio di nozze? E se posso partire, ma la mia destinazione non mi permette l’ingresso?

In tutti i casi sopra descritti ed in alcuni altri, posso/devo annullare il mio viaggio e posso ottenere il rimborso della somma spesa.

In che modo? L’art. 28 del d.l. 9/2020 ha stabilito che i soggetti indicati dal medesimo art. 28 che non possono fruire di servizi e pacchetti turistici hanno diritto al rimborso di quanto speso per l’acquisto del servizio pacchetto, applicandosi l’art. 1463 c.c. (sopravvenuta impossibilità della prestazione) o, per i pacchetti, l’art. 41 commi 4 e 6 del Codice del Turismo (recesso per impossibilità di fruire del pacchetto).

Chi può ottenere i rimborsi?

Ai sensi dell’art. 28 del d.l. 9/2020 sono da rimborsare i biglietti aerei, ferroviari, marittimi, per trasporto su acque interne o terrestre (comma 1) ed i pacchetti turistici (comma 5), esclusivamente ai seguenti soggetti:

– persone in quarantena e persone in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel medesimo periodo di quarantena o permanenza domiciliare;

persone residenti o domiciliate nelle cosiddetto “zone rosse” come individuate dalla legge, con riguardo ai  contratti di  trasporto  da eseguirsi nel periodo di efficacia dei decreti;

– persone positive al Covid-19 con  riguardo  ai  contratti  di  trasporto  da eseguirsi nel medesimo periodo di permanenza, quarantena o ricovero;

– persone che hanno programmato soggiorni  o  viaggi  con partenza  o  arrivo  nelle  aree  interessate   dal   contagio  come individuate dalla legge, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei decreti;

– persone che hanno programmato la partecipazione  a concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di  carattere  culturale,  ludico, sportivo e religioso, anche se svolti  in  luoghi  chiusi  aperti  al pubblico, annullati, sospesi o rinviati dalle autorita’ competenti in attuazione dei provvedimenti adottati, con riguardo  ai  contratti  di trasporto  da  eseguirsi  nel  periodo  di  efficacia  dei   predetti provvedimenti;

– persone che hanno acquistato titoli di viaggio aventi come destinazione Stati esteri, dove  sia  impedito  o vietato lo sbarco, l’approdo o l’arrivo in ragione  della  situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19 (e quindi non ove vi sia il “rischio” di quarantena).

Credo che le sei categorie individuate sopra debbano ritenersi ampliate, nel senso che, poiché in seguito ai DPCM 8 e 9 marzo 2020 è stato disposto di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata ed in uscita dal proprio comune ed all’interno dello stesso solo per comprovate esigenze, a questo punto tutto il territorio nazionale deve essere considerato come un “zona rossa”.

Conseguentemente, le norme sui rimborsi devono ritenersi valide per tutti coloro che risiedono sul territorio nazionale.

Solo i soggetti sopra indicati possono recedere senza penali dai contratti di pacchetto turistico da eseguirsi nei periodi di ricovero, di quarantena con  sorveglianza  attiva,  di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva  ovvero  di durata  dell’emergenza  epidemiologica   da   COVID-19   nelle aree interessate dal contagio come individuate dalla legge.

Le disposizioni relative ai rimborsi si applicano anche ai viaggi di istruzione interessati dagli annullamenti, come previsto dai commi 6, 7 e 9 del medesimo art. 28.

In che modo saranno rimborsate le somme spese per viaggi e pacchetti? Ed in che tempi? Lo vedremo nel prossimo articolo. A presto!

Photo by Ross Parmly on Unsplash

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